Art. 8 — Dovere di diligenza

L’avvocato deve adem­piere i pro­pri doveri pro­fes­sio­nali con diligenza.

Codice Deontologico Forense

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Un esem­pio di man­canza di dili­genza mi sem­bra possa essere dato con rife­ri­mento a un caso par­ti­co­lare sot­to­po­sto al Consiglio dell’Ordine di Milano. Il Consiglio, infatti, è stato richie­sto di accer­tare se sia venuto meno alla dili­genza pro­fes­sio­nale l’avvocato che abbia ini­ziato tre giu­dizi senza il dove­roso con­trollo, anche ai fini dell’autenticazione delle dele­ghe, delle per­sone legit­ti­mate all’azione. Infatti vi erano:

a) un giu­di­zio con cita­zione a nome di 11 attori e delega rila­sciata da 6;

b) un secondo giu­di­zio con cita­zione a nome di 13 attori indi­cati con il solo cognome, ma a mar­gine della cita­zione com­pa­iono 3 firme non auten­ti­cate e in calce 11 firme auten­ti­cate, di cui solo 7 cor­ri­spon­dono a per­sone indi­cate come attori;

c) un terzo giu­di­zio con cita­zione che porta il nome di 53 attori, ma con 58 firme di delega auten­ti­cate, di cui solo 47 si rife­ri­scono a nomi­na­tivi indi­cati come attori!

Remo Danovi
Ordinamento Forense e Deontologia
Giuffrè Editore